Descrizione
Se non creano nuova volumetria, possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 7, com. 1, let. l) le opere relative a:
- aree ludiche senza fini di lucro come spazi verdi provvisti di campi sportivi e attrezzature per il gioco
- elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici come muretti, panchine, gazebo, fontane escluse le piscine che sono soggette a segnalazione certificata di inizio dell'attività (SCIA)
Devono in ogni caso essere rispettate:
- le leggi e i regolamenti in materia urbanistica ed edilizia
- le prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e adottati
- le discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui i requisiti antisismici, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitari, di efficienza energetica, di superamento e non creazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive
- le normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, gravanti sull'immobile