Denunciare opere in zona sismica o chiedere l'autorizzazione per opere in zona sismica

Descrizione

Denunciare opere in zona sismica o chiedere l'autorizzazione per opere in zona sismica

L'intero territorio nazionale è classificato a rischio sismico e suddiviso in quattro zone a diversa pericolosità (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/03/2003, n. 3274 e Deliberazione della Giunta regionale 23/07/2018, n. 1164):

  • zona 1 - livello di pericolosità alto
  • zona 2 - livello di pericolosità medio
  • zona 3 - livello di pericolosità basso
  • zona 4 - livello di pericolosità molto basso.

Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, i lavori di costruzione, riparazione e sopraelevazione sono soggetti alla disciplina prevista dalla Legge regionale 30/10/2008, n. 19, con attenzione alla definizione degli interventi in relazione alla pubblica incolumità (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 94-bis):

  • interventi rilevanti
  • interventi di minore rilevanza
  • interventi privi di rilevanza.

In particolare:

Le varianti sostanziali, sono soggette agli stessi adempimenti, le varianti non sostanziali in corso d'opera, non sono soggette al preavviso di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 93.

Approfondimenti

Per ridurre gli effetti dei terremoti, l’azione dello Stato si è concentrata sulla classificazione del territorio italiano in base all'intensità e alla frequenza dei fenomeni sismici avvenuti in passato e sull'applicazione di speciali norme per le costruzioni nelle zone classificate sismiche.

Tramite l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/03/2003, n. 3274 sono stati emanati gli ultimi criteri di classificazione sismica del territorio nazionale, basati sugli studi e le elaborazioni più recenti relative alla pericolosità sismica del territorio.

Questi criteri si basano sull'analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo (generalmente 50 anni) da un evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo.

L'ordinanza detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio, hanno compilato l’elenco dei Comuni con la relativa attribuzione a una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale.

  • zona 1 - è la zona più pericolosa, possono verificarsi fortissimi terremoti
  • zona 2 - in questa zona possono verificarsi forti terremoti
  • zona 3 - in questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari
  • zona 4 - è la zona meno pericolosa, i terremoti sono rari.

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La Deliberazione della Giunta regionale 07/12/2020, n. 1814, richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, elenca gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità:

  1. interventi di adeguamento o miglioramento, in zone 2 limitatamente a valori di accelerazione ag compresi tra 0,20g e 0,25g
  2. nuove costruzioni in zona 2 che si discostino dalle usuali tipologie o particolarmente
    complesse
  3. interventi relativi a edifici strategici per le finalità di protezione civile e infrastrutture rilevanti in caso di collasso, collocati in zona 2
  4. altri interventi soggetti ad autorizzazione sismica in zona 2 e 3:
    1. interventi in abitati dichiarati da consolidare
    2. sopraelevazioni degli edifici
    3. progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche.

La Deliberazione della Giunta regionale 07/12/2020, n. 1814, richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, elenca gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità:

  1. interventi di adeguamento e miglioramento in zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi tra 0,15 g e 0,20 g, e in zona 3
  2. interventi di riparazione e interventi locali sulle costruzioni esistenti
  3. nuove costruzioni che non rientrano nelle fattispecie comprese tra gli interventi rilevanti
  4. le nuove costruzioni con presenza occasionale di persone ed edifici agricole.

La Deliberazione della Giunta regionale 07/12/2020, n. 1814 rinvia alla  Deliberazione della Giunta regionale 21/12/2016, n. 2272, atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi della Legge regionale 30/10/2008, n. 19, art. 9, com. 4

 

Si definiscono varianti di carattere non sostanziali, come indicato nel Decreto ministeriale 30/04/2020, quelle varianti che intervengono solo su singole parti o elementi dell’opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T1, il taglio alla base VR, le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali. La Deliberazione della Giunta regionale 21/12/2016, n. 2272 definisce che si possono considerare non sostanziali le varianti che non rientrano nell'elenco di quelle considerate sostanziali, in particolare:

  1. limitate variazioni locali comprendenti il rafforzamento o la sostituzione di alcuni elementi strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, pilastri, setti murari)
  2. mancata esecuzione di interventi previsti nel progetto già depositato o autorizzato, che non comporti una diminuzione della sicurezza strutturale rispetto al progetto originario
  3. limitatamente alle nuove costruzioni:
    1. variazioni dell’altezza complessiva dell’intera costruzione non superiore al 5%, purché la variazione dell’altezza del singolo interpiano non sia superiore al 10% e a 50 cm
    2. variazioni dell’area resistente totale dei maschi murari non superiore al 5% di quella originaria del piano interessato dall’intervento
    3. variazioni dei carichi globali (G1-pesi propri + G2-carichi permanenti portati + Qcarichi variabili) non superiori al 10% su un singolo impalcato valutato per il carico unitario di superficie e complessivamente non superiori al 5% in fondazione (valori caratteristici)
    4. interventi su elementi non strutturali (quali: impianti, tamponamenti, divisori) o su elementi strutturali secondari individuati ai sensi del punto 7.2.3. delle NTC-2008 (quali: cornicioni, balconi, scale), a condizione che tali interventi non comportino variazioni significative della resistenza, della rigidezza, della duttilità delle strutture principali oltre che della distribuzione delle masse
    5. riposizionamento della costruzione nell’area di pertinenza qualora non varino le condizioni di stabilità dei terreni, lo spettro di risposta elastico e le interferenze con le costruzioni contigue.

 

La denuncia di opere in conglomerato cementizio armato naturale, precompresso e a struttura metallica può essere presentata autonomamente rispetto alla documentazione per costruzioni in zona sismica. Il deposito del progetto ai fini sismici sostituisce la denuncia di opere in conglomerato cementizio armato naturale, precompresso e a struttura metallica quando la documentazione ha i contenuti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 65 ed è firmata anche dal costruttore.

Completate le opere strutturali, il direttore dei lavori ne deve dare comunicazione allo sportello unico ed al collaudatore che provvede al collaudo statico.

Quando sono interessate strutture in conglomerato cementizio armato naturale, precompresso e a struttura metallica, il direttore dei lavori deve depositare la relazione a strutture ultimate entro 60 giorni dalla fine dei lavori (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 65). 

Per gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, per gli interventi che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, la relazione a strutture ultimate non deve essere trasmessa (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 65, com. 8-bis).

Entro 60 giorni dalla comunicazione di fine dei lavori, il collaudatore deve presentare il certificato di collaudo come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 67. Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica i 60 giorni decorrono dalla data di deposito della relazione a strutture ultimate. Il certificato di collaudo statico, quando depositato, tiene luogo dell'attestato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 62.

Tutte le opere soggette a deposito o autorizzazione ai fini sismici, indipendentemente dal sistema costruttivo e dal materiale utilizzato devono essere sottoposte a collaudo statico, che può essere sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal Direttore dei lavori per gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, per gli interventi che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 65, comma 8-bis). 

Entro 60 giorni dalla comunicazione di fine dei lavori il collaudatore deve presentare il certificato di collaudo come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 67. Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica i 60 giorni decorrono dalla data di deposito della relazione a strutture ultimate. Il certificato di collaudo statico, quando depositato, tiene luogo dell'attestato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 62.

Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto che non è intervenuto in alcun modo nella progettazione, nella direzione o nell'esecuzione dell'opera e che è iscritto all'albo da almeno dieci anni. Quando non esiste il committente e il costruttore esegue le opere in proprio, quest'ultimo è obbligato a chiedere all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti una terna di nominativi tra i quali scegliere il collaudatore. Questa richiesta deve avvenire prima della presentazione del procedimento edilizio.

In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

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