Descrizione
Gli interventi edilizi liberi sono interventi che possono essere eseguiti senza nessun titolo abilitativo nel rispetto (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 7, com. 1):
- delle leggi e dai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia
- delle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e adottati
- delle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa tecnica vigente
- delle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico.
Sono interventi edilizi liberi:
- gli interventi di manutenzione ordinaria
- gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
- gli interventi che eliminano le barriere architettoniche sensoriali e psicologico-cognitive
- gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, con le funzioni e le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, co. 1, lett. b-bis
- le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili con le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, co. 1, lett. b-ter
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che hanno carattere geognostico e che sono eseguite in aree esterne al centro edificato (sono escluse le attività di ricerca di idrocarburi) nonché i carotaggi e le opere temporanee per le analisi geologiche e geotecniche richieste per l'edificazione nel territorio urbanizzato
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali (sono compresi gli interventi su impianti idraulici agrari)
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati
- le opere esterne per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine
- le modifiche funzionali di impianti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria
- installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 m³
Anche se non è richiesto alcun titolo abilitativo, è possibile presentare facoltativamente una comunicazione per notificare al Comune l'esecuzione dei lavori.
Approfondimenti
L'elenco indicativo delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio è contenuto nel Glossario edilizia libera approvato con Decreto ministeriale 02/03/2018.